Art. 18.
(Qualità del territorio rurale).

      1. Il valore del territorio rurale è riconosciuto quale patrimonio di identità e di biodiversità e di pratiche agronomiche e forestali sostenibili da preservare e da valorizzare. La programmazione e la pianificazione

 

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del territorio perseguono la qualità e la sostenibilità dello sviluppo delle aree agricole e del territorio non urbanizzato, contrastando il consumo di suolo anche attraverso il consolidamento e la promozione del ruolo multifunzionale svolto dall'attività agricola, nonché tramite il contrasto all'abbandono, al degrado e alla carenza di manutenzione del territorio, riconoscendo il valore economico, sociale e culturale della produzione primaria e dei servizi ambientali resi dalle attività agricole.
      2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, le regioni:

          a) assicurano che gli strumenti di pianificazione impediscano, sul territorio non urbanizzato, interventi di trasformazione degli edifici, ad eccezione degli interventi strettamente relativi all'esercizio di attività agricole e di quelle multifunzionali connesse, nel rispetto di parametri rapportati alla qualità e all'estensione delle colture praticate e alla capacità produttiva prevista dai piani di sviluppo aziendale;

          b) disciplinano gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia necessari allo sviluppo dell'agricoltura e delle attività multifunzionali ad esse connesse, compatibili con la tutela e con l'utilizzazione delle risorse non rinnovabili, con particolare riferimento al suolo e alle risorse idriche;

          c) promuovono, in via prioritaria, il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente e consentono l'edificazione solo se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse e alla manutenzione del territorio.

      3. Gli strumenti di programmazione e di pianificazione territoriale e di governo del territorio promuovono misure per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei paesaggi agrari e montani e, in particolare, delle aree di pregio e con valenza paesaggistico-ambientale.

 

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